Art. 13.
(Collaborazione richiesta a pubbliche
amministrazioni e a soggetti erogatori
di servizi di pubblica utilità).

      1. Il DIS, l'ISE e l'ISI possono corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni ed i soggetti erogatori, in regime di concessione o mediante convenzione, di servizi di pubblica utilità e chiedere ad essi la collaborazione, anche di ordine logistico, necessaria per l'adempimento delle loro funzioni istituzionali; a tal fine possono in particolare stipulare convenzioni con i predetti soggetti, nonché con le università e gli enti di ricerca.
      2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato previa consultazione con le amministrazioni ed i soggetti interessati, sono emanate le disposizioni necessarie ad assicurare l'accesso del DIS,

 

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dell'ISE e dell'ISI agli archivi informatici delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti erogatori, in regime di concessione o di autorizzazione amministrativa, di servizi di pubblica utilità, prevedendo in ogni caso le modalità tecniche che consentano la verifica, anche successiva, dell'accesso a dati personali.